Articolo 1) Costituzione

1. Su iniziativa di Patelli Luca Andrea, Martinelli Roberta Noemi, Patelli Lucia Giorgia, Martinelli Erminia e Polini Antonio è costituita la “ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA ANGELMAN” in breve denominabile anche come “ASSOCIAZIONE ANGELMAN”.

Articolo 2) Sede

1. La Associazione ha sede in Credaro (BG) via Roma n° 58.

Articolo 3) Oggetto e scopo

1. La Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le seguenti finalità:
a) provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sulla sindrome di ANGELMAN svolta in Italia o all’estero, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori;
b) promuovere ed organizzare, pertanto, la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca nel campo della sindrome di ANGELMAN, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell’opera prestata volontariamente dai propri Soci;
c) diffondere, principalmente tra i propri associati, la conoscenza delle attività di studio e di ricerca sulla sindrome di ANGELMAN che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, svolgendo ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione della sindrome, nonché i risultati ed il progresso della ricerca, anche mediante l’edizione e la diffusione di pubblicazioni periodiche.
Qualora l’Associazione venisse istituita erede o beneficiaria di legati o donazioni sia di natura mobiliare che immobiliare, tali liberalità potranno venire acquisite per gli scopi dell’Associazione a mezzo di apposita Fondazione, che verrà costituita dalla stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari. L’accettazione delle liberalità da parte della Fondazione comporterà per la stessa il rispetto di tutte le condizioni ed oneri posti dai donatori o dai testatori alle liberalità stesse, adempimento di cui l’Associazione si renderà garante.
2. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4) Patrimonio e entrate dell’Associazione

1. Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di € 10.000,00 (diecimila/00) versate dai fondatori stessi
3. Per l’adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
• dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
• dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
• degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.
5. L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
8. L’Associazione può emettere “Titoli di solidarietà”.

Articolo 5) Fondatori, Soci e Benemeriti della Associazione

1. Sono aderenti della Associazione:
• i fondatori;
• i soci della Associazione;
• i benemeriti della Associazione;
2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della Associazione stessa.
5. Sono soci della Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
8. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
10. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
11. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 6) Organi della Associazione

1. Sono organi della Associazione:
• l’assemblea degli aderenti alla Associazione;
• il Presidente del Consiglio Direttivo;
• il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
• il Consiglio Direttivo;
• il segretario del Consiglio Direttivo;
• il Tesoriere;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 7) Assemblea

1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo sovrano della Associazione stessa.
2. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:
• provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del vice presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
• delinea gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
• delibera sulle modifiche al presente Statuto;
• approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;
• delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
• delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 10 aderenti o da almeno 3 consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata nel territorio della provincia di Bergamo.
4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.
5. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
7. Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di deleghe.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
9. Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all’Associazione.

Articolo 8 ) Il Consiglio Direttivo

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 /(sette) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
2. I Consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione, durano in carica per anni 3 (tre) e sono rieleggibili. Almeno 4 (quattro) dei consiglieri, devono essere scelti fra i Fondatori, così come il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere invece cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
• la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
• la nomina del segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
• l’ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;
• la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.
9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza della suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 9) Il Presidente

1. Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10) Il vice Presidente

1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 11) Il segretario del Consiglio Direttivo

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti alla Associazione.

Articolo 12) Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti alla Associazione.
2. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13) Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 14) Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Tecnico-Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti tra esperti in ricerca medica e, fra loro, nomina il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato tecnico Scientifico e il suo Presidente, hanno il compito di valutare le richieste di finanziamento per progetti di ricerca, le domande di attribuzione di borse di studio e i rendiconti di carattere scientifico ed economico presentati dai beneficiari. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, concluso il ciclo di esame e valutazione delle richieste, comunica le proposte di finanziamento al Consiglio Direttivo, impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari e, se richie¬sto, a darne notizia al Consiglio stesso con gli eventuali opportuni commenti.
2. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha inoltre il compito di consulenza in materie scientifiche di interesse per l’Associazione.

Articolo 15) Erogazione dei fondi

Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte del Comitato Tecnico Scientifico, presentate dal Direttore Scientifico, delibera circa l’attri¬buzione dei fondi nell’ambito dello scopo sociale di cui all’articolo 3, intendendosi compreso l’ac¬quisto dei macchina¬ri, della strumentazione e del materiale necessario per la ricerca stessa e, in casi particolari, anche l’allestimento e l’ammodernamento delle strutture allo scopo di rendere operante la ricerca medesima.
In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all’atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.
Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all’atto dell’erogazione dei fondi, che il beneficiario ne presenti il rendiconto.

Articolo 16) Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un minimo di un membro ed un massimo di tre membri effettivi e di un supplente (questo ultimo subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
2. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Articolo 17) Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 18) Avanzi di gestione

1. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
2. La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19) Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, secondo le decisioni dell’Assemblea che delibera lo scioglimento e sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20) Clausola compromissoria

1. Nei limiti consentiti dalla legge, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia che deciderà, con lodo impugnabile, secondo diritto. Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 21) Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle nonne contenute nel Libro V del Codice civile.

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